MA COSA E’ LA CORNEA ?

 

La cornea rappresenta la parte anteriore dell’occhio; essa è incassata come un vetrino di orologio nella sclera della quale rappresenta il prolungamento anteriore. La caratteristica fondamentale della cornea è di essere perfettamente trasparente  e priva di vasi, ciò è importante perché, a differenza di un organo, essa si può prelevare da un cadavere. In questi casi bisogna porre un cubetto di ghiaccio sugli occhi, in attesa che venga l’èquipe di oculisti che esegue il prelievo, entro 4 – 6 ore dalla morte. La funzione visiva nel vivente è assicurata se la cornea rimane trasparente e se non subisce altre alterazioni anatomiche

 

 

NORME IN MATERIA DI PRELIEVI ED INNESTI DI CORNEA

 

LEGGE n. 301 del 12/08/1993

 

ART. 1 – ASSENSO

 

·       La donazione delle cornee è gratuita. E’ consentito il prelievo delle cornee del cadavere quando si sia ottenuto l’assenso del coniuge non legalmente separato o, in mancanza, dei figli se di età non inferiore a 18 anni o, in mancanza di questi ultimi, dei genitori, salvo che il soggetto deceduto non abbia in vita manifestato per iscritto il rifiuto alla donazione. 2. Per gli interdetti e per i minorenni l’assenso dai rispettivi rappresentanti legali.

                                                    

ART. 2 -   Accertamento della morte mediante mezzi strumentali

 

·       Il prelievo di cui all’art. 1 può essere effettuato previo accertamento della morte per arresto cardiaco irreversibile. 2. La morte per arresto cardiaco irreversibile è accertata, nelle strutture sanitarie pubbliche e private nonché a domicilio, mediante rilievo grafico continuo dell’elettrocardiogramma protratto per non meno di venti minuti primi. 3. Il medico che dichiara la morte è tenuto a darne immediata comunicazione al più vicino centro di riferimento per gli innesti corneali di cui all’art. 4.

 

ART. 3 – Disposizioni particolari per i prelievi e gli innesti di cornea

 

·       Le operazioni di prelievo della cornea sono effettuate, nel rispetto della salma, nelle strutture sanitarie pubbliche e private nonché a domicilio, da parte di personale medico. 2. Gli innesti di cornea sono effettuati nelle strutture sanitarie pubbliche e private. Per tali operazioni non è richiesta alcuna autorizzazione particolare.

 

ART.4 – Centri di riferimento per gli innesti corneali

 

·       Le regioni, singolarmente o d’intesa tra loro, provvedono all’organizzazione, al funzionamento ed al controllo dei centri di riferimento per gli innesti corneali, regionali o interregionali. 2. I Centri di cui al comma 1 svolgono i seguenti compiti: A) Informazione e propaganda sul territorio; B) Organizzazione dei prelievi di cornea; C) Deposito e conservazione delle cornee; D) Esame, selezione, eventuale trattamento e consegna delle cornee; E) Promozione degli   innesti corneali; F) Promozione della ricerca.

 

I M P O R T A N T E

 

DONARE UN ORGANO E’ DONARE LA VITA. RICORDATI, NON E’ SOLTANTO UN GESTO UMANITARIO MA UN ATTO DI FEDE ALLA VITA, UN DOVERE CIVICO CHE TUTTI DOBBIAMO SENTIRE.

 

Basta che tu compili la domanda di iscrizione e trascriva di tuo pugno L’ATTO DI DONAZIONE . Iscriviti anche tu presso la       

 

 

DONATION TO BANK OF THE CORNEA