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Decreto
Legislativo 31 marzo 1998, n. 112
Conferimento
di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed
agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997,
n. 59
Capo VIII - Protezione civile
107. Funzioni mantenute allo Stato
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera
c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i
compiti relativi:
a) all'indirizzo, promozione e coordinamento delle attività delle
amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni,
delle province, dei comuni, delle comunità montane, degli enti
pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed
organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale
in materia di protezione civile;
b) alla deliberazione e alla revoca, d'intesa con le regioni
interessate, dello stato di emergenza al verificarsi degli eventi di
cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992,
n. 225;
c) alla emanazione, d'intesa con le regioni interessate, di
ordinanze per l'attuazione di interventi di emergenza, per evitare
situazioni di pericolo, o maggiori danni a persone o a cose, per
favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree
colpite da eventi calamitosi e nelle quali è intervenuta la
dichiarazione di stato di emergenza di cui alla lettera b);
d) alla determinazione dei criteri di massima di cui all'articolo 8,
comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
e) alla fissazione di norme generali di sicurezza per le attività
industriali, civili e commerciali;
f) alle funzione operative riguardanti: 1) gli indirizzi per la
predisposizione e l'attuazione dei programmi di previsione e
prevenzione in relazione alle varie ipotesi di rischio; 2) la
predisposizione, d'intesa con le regioni e gli enti locali
interessati, dei piani di emergenza in caso di eventi calamitosi di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio
1992, n. 225 e la loro attuazione; 3) il soccorso tecnico urgente,
la prevenzione e lo spegnimento degli incendi e lo spegnimento con
mezzi aerei degli incendi boschivi; 4) lo svolgimento di periodiche
esercitazioni relative ai piani nazionali di emergenza;
g) la promozione di studi sulla previsione e la prevenzione dei
rischi naturali ed antropici.
2. Le funzioni di cui alle lettere a), d), e),
e al numero 1) della lettera f) del comma 1, sono esercitate
attraverso intese nella Conferenza unificata.
108. Funzioni conferite alle regioni e
agli enti locali
1. Tutte le funzioni amministrative non
espressamente indicate nelle disposizioni dell'articolo 107 sono
conferite alle regioni e agli enti locali e tra queste, in
particolare:
a) sono attribuite alle regioni le funzioni
relative:
1) alla predisposizione dei programmi di
previsione e prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi
nazionali;
2) all'attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata
dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
avvalendosi anche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
3) agli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di
emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma
1, lettera b), della legge n. 225 del 1992;
4) all'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno
alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi
calamitosi;
5) allo spegnimento degli incendi boschivi, fatto salvo quanto
stabilito al punto 3) della lettera f) del comma 1 dell'articolo
107;
6) alla dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o
avversità atmosferica, ivi compresa l'individuazione dei territori
danneggiati e delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992,
n. 185;
7) agli interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del
volontariato;
b) sono attribuite alle province le funzioni
relative:
1) all'attuazione, in ambito provinciale, delle
attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei
rischi, stabilite dai programmi e piani regionali, con l'adozione
dei connessi provvedimenti amministrativi;
2) alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla
base degli indirizzi regionali;
3) alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture
provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di
natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n.
225;
c) sono attribuite ai comuni le funzioni
relative:
1) all'attuazione, in ambito comunale, delle
attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei
rischi, stabilite dai programmi e piani regionali;
2) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi
alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi
soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
3) alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di
emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste
dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e, in ambito montano, tramite le
comunità montane, e alla cura della loro attuazione, sulla base
degli indirizzi regionali;
4) all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli
interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;
5) alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali
di protezione civile, dei servizi urgenti;
6) all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello
comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e
regionali.
109. Riordino di strutture e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.
1. Nell'ambito del riordino di cui all'articolo
9, sono ricompresi, in particolare:
a) il Consiglio nazionale per la protezione
civile;
b) il Comitato operativo della protezione civile.
2. Con uno o più decreti da emanarsi ai sensi
degli articoli 11 e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede
al riordino delle seguenti strutture:
a) Direzione generale della protezione civile e
dei servizi antincendi presso il Ministero dell'interno;
b) Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
c) Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
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