|
Decreto Legislativo 31
marzo 1998, n. 112
Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti
locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59
Capo VIII - Protezione civile
107. Funzioni mantenute allo Stato
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti
relativi:
a) all'indirizzo, promozione e coordinamento delle attività delle
amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle
province, dei comuni, delle comunità montane, degli enti pubblici
nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione
pubblica e privata presente sul territorio nazionale in materia di
protezione civile;
b) alla deliberazione e alla revoca, d'intesa con le regioni interessate,
dello stato di emergenza al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2,
comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
c) alla emanazione, d'intesa con le regioni interessate, di ordinanze per
l'attuazione di interventi di emergenza, per evitare situazioni di
pericolo, o maggiori danni a persone o a cose, per favorire il ritorno
alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi e
nelle quali è intervenuta la dichiarazione di stato di emergenza di cui
alla lettera b);
d) alla determinazione dei criteri di massima di cui all'articolo 8, comma
1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
e) alla fissazione di norme generali di sicurezza per le attività
industriali, civili e commerciali;
f) alle funzione operative riguardanti: 1) gli indirizzi per la
predisposizione e l'attuazione dei programmi di previsione e prevenzione
in relazione alle varie ipotesi di rischio; 2) la predisposizione,
d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati, dei piani di
emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e la loro attuazione; 3)
il soccorso tecnico urgente, la prevenzione e lo spegnimento degli incendi
e lo spegnimento con mezzi aerei degli incendi boschivi; 4) lo svolgimento
di periodiche esercitazioni relative ai piani nazionali di emergenza;
g) la promozione di studi sulla previsione e la prevenzione dei rischi
naturali ed antropici.
2. Le funzioni di cui alle lettere a), d), e), e al
numero 1) della lettera f) del comma 1, sono esercitate attraverso intese
nella Conferenza unificata.
108. Funzioni conferite alle regioni e agli
enti locali
1. Tutte le funzioni amministrative non espressamente
indicate nelle disposizioni dell'articolo 107 sono conferite alle regioni
e agli enti locali e tra queste, in particolare:
a) sono attribuite alle regioni le funzioni relative:
1) alla predisposizione dei programmi di previsione e
prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali;
2) all'attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal
verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera b), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, avvalendosi anche del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
3) agli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di
emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera b), della legge n. 225 del 1992;
4) all'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle
normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;
5) allo spegnimento degli incendi boschivi, fatto salvo quanto stabilito
al punto 3) della lettera f) del comma 1 dell'articolo 107;
6) alla dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità
atmosferica, ivi compresa l'individuazione dei territori danneggiati e
delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185;
7) agli interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato;
b) sono attribuite alle province le funzioni
relative:
1) all'attuazione, in ambito provinciale, delle
attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi,
stabilite dai programmi e piani regionali, con l'adozione dei connessi
provvedimenti amministrativi;
2) alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base
degli indirizzi regionali;
3) alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture
provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura
tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
c) sono attribuite ai comuni le funzioni relative:
1) all'attuazione, in ambito comunale, delle attività
di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai
programmi e piani regionali;
2) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla
preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in
caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
3) alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza,
anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla legge 8
giugno 1990, n. 142, e, in ambito montano, tramite le comunità montane, e
alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali;
4) all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi
urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;
5) alla vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di
protezione civile, dei servizi urgenti;
6) all'utilizzo del volontariato di protezione civile a livello comunale
e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.
109. Riordino di strutture e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.
1. Nell'ambito del riordino di cui all'articolo 9,
sono ricompresi, in particolare:
a) il Consiglio nazionale per la protezione civile;
b) il Comitato operativo della protezione civile.
2. Con uno o più decreti da emanarsi ai sensi degli
articoli 11 e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede al riordino
delle seguenti strutture:
a) Direzione generale della protezione civile e dei
servizi antincendi presso il Ministero dell'interno;
b) Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
c) Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
|