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Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge n. 59/1997 Art.108 - comma 1, lettera bSono attribuite alle province le funzioni relative:1. all'attuazione, in ambito provinciale, delle attivitą di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi stabilite dai programmi e piani regionali, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi; 2. alla predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali; 3. alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 24 febbraio 1992. n. 225. Art. 2 - Tipologia degli eventi ed ambiti di competenza Ai fini dell' attivitą di protezione civile gli eventi si distinguono in: a) eventi naturali o connessi con l'attivitą dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria; b) eventi naturali o connessi con l'attivitą dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di pił enti od amministrazioni competenti in via ordinaria; c) calamita' naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensitą ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.
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