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Competenze del Libero Consorzio Comunale di Enna

FUNZIONI DELLE PROVINCE in qualità di enti di area vasta nell’ambito del Servizio nazionale della Protezione Civile.
(D.lgs. 6 febbraio 2020, n. 4 – Art. 6. Modifiche all’articolo 11 del D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1)

Alle province, in qualità di enti di area vasta, sono attribuite funzioni in materia di protezione civile, ivi comprese le relative risorse, con particolare riguardo a quelle relative:
1. all’attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e prevenzione dei rischi, con l’adozione dei connessi provvedimenti amministrativi e, in particolare, i compiti relativi alla rilevazione, raccolta e elaborazione dei relativi dati sul territorio provinciale
2. alla predisposizione dei piani provinciali e di ambito di protezione
3. alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle proprie strutture di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di emergenze.

TIPOLOGIA DEGLI EVENTI EMERGENZIALI di Protezione Civile (Articolo 2, legge 225/1992)
(D. lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, Art. 7)

Ai fini dello svolgimento delle attività di protezione civile, gli eventi emergenziali di protezione civile si distinguono in:
a. emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili, dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
b. emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo che per loro natura o estensione comportano l’intervento coordinato di più enti o amministrazioni, e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nell’esercizio della rispettiva potestà legislativa;
c. emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d’intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell’articolo 24.

(DECRETO LEGISLATIVO 1 del 2 gennaio 2018 – Codice della protezione civile)
Codice della Protezione Civile.

(DECRETO LEGISLATIVO 4 del 6 febbraio 2020)
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante: «Codice della protezione civile».