Competenze dei Comuni
FUNZIONI DEI COMUNI ed esercizio della funzione associata nell’ambito del Servizio nazionale della Protezione civile
(D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 – Artt. 3, 6 e 12)
Lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi è funzione fondamentale dei Comuni.
Per lo svolgimento della funzione, i Comuni, anche in forma associata, assicurano l’attuazione delle attività di protezione civile nei rispettivi territori, secondo quanto stabilito dalla pianificazione, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto n. 2/2018, delle leggi regionali in materia di protezione civile, e in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare provvedono:
• all’attuazione, in ambito comunale, delle attività di prevenzione dei rischi secondo le modalità stabilite dalla Regione;
• all’adozione di tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
• a disciplinare le procedure e le modalità di organizzazione dell’azione amministrativa al fine di assicurare la prontezza operativa e di risposta in caso di evento;
• a disciplinare le modalità di impiego di personale qualificato da mobilitare;
• alla Predisposizione dei piani comunali o di ambito di protezione civile, anche nelle forme associative e di cooperazione;
• all’attivazione e direzione dei primi soccorsi alla popolazione;
• alla vigilanza sull’attuazione dei servizi urgenti;
• all’impiego del volontariato di protezione civile.
Il Comune provvede ad approvare con deliberazione consiliare il piano di protezione civile comunale o di ambito, che andrà redatto sulla base delle direttive emanate in materia dal Dipartimento della protezione civile e dalla Regione, nonché al la revisione periodica e l’aggiornamento del piano.
FUNZIONI DEL SINDACO in qualità di autorità territoriali di Protezione Civile
(D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 – Artt. 3, 6 e 12)
Il Sindaco vigila sullo svolgimento integrato e coordinato delle attività da parte delle strutture afferenti all’amministrazione
Il Sindaco è responsabile, con riferimento agli ambiti di governo e alle funzioni di competenza e nel rispetto delle vigenti normative in materia e, i particolare:
• recepisce gli indirizzi nazionali in materia
• promuove, attua e coordina le attività politiche di prevenzione strutturali e non strutturali delle strutture di propria competenza
• destina risorse finanziarie finalizzate ad attività di protezione civile
• articola le strutture organizzative preposte e attribuire personale adeguato (C.O.C)
• disciplinare procedure e modalità organizzative semplificate per rispondere agli eventi calamitosi
• adottare ordinanze contingibili ed urgenti (art. 54 TUEL) al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l’incolumità pubblica;
• vigilare sul Comune per le attività di Informazione alla popolazione su scenari di rischio, sulla pianificazione e sulle situazioni di pericolo;
• vigilare sul Comune per le attività di Coordinamento di assistenza alla popolazione colpita dall’evento nel proprio territorio assicurando in costante aggiornamento di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale
IL CENTRO OPERATIVO COMUNALE – C.O.C.
La prima risposta all’emergenza viene garantita attraverso l’attivazione del C.O.C..
Presieduto dal Sindaco, provvede alla direzione dei soccorsi e all’assistenza della popolazione del comune.
La sede dove attivare il Centro Operativo Comunale che svolgerà le funzioni decisionali è individuata dal Sindaco e deve essere definita in fase di pianificazione.
Quando la calamità naturale o l’evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del Comune, il Sindaco chiede l’intervento del Prefetto che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli della Regione attivando il Centro di Coordinamento dei Soccorsi C.C.S..
TIPOLOGIA DEGLI EVENTI EMERGENZIALI di Protezione Civile (Articolo 2, legge 225/1992)
(D. lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, Art. 7)
Ai fini dello svolgimento delle attività di protezione civile, gli eventi emergenziali di protezione civile si distinguono in:
a. emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili, dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
b. emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo che per loro natura o estensione comportano l’intervento coordinato di più enti o amministrazioni, e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nell’esercizio della rispettiva potestà legislativa;
c. emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d’intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell’articolo 24.
(DECRETO LEGISLATIVO 1 del 2 gennaio 2018 – Codice della protezione civile)
Codice della Protezione Civile.